Si certamente. Vedi www.dg2092.it
L’Enel come qualsiasi altro Ente erogatore operante nel territorio italiano si attiene alla norma CEI 016.
Le caratteristiche dei TA e TV normalmente sono un elemento richiesto dal progettista e sono dai noi forniti conformemente alle loro richieste. Naturalmente per garantire la consegna ci approvvigioniamo da diversi fornitori tra i migliori presenti sul mercato Internazionale.
Tutti i nostri relè sono omologati ed unificati alla CEI 016 e sono di marca Thytronic®
Non è possibile. Sono progettati per essere equipaggiati con i nostri componenti. È possibile al contrario che altri quadristi MT si servano dei nostri IMS.
La competitività dei nostri prodotti non dipende certo dalla distanza delle zone ove sono destinati (vedi FAQ n. 18). Per quanto riguarda i tempi di consegna, la rassicuriamo che i quadri M.T., come da catalogo, sono sempre pronta consegna e le cabine standard quando non sono pronta consegna, possono essere consegnate in un arco temporale che non supera i 30 giorni a decorrere dalla data del Vs ordine.
Come già detto (vedi FAQ n. 19), offriamo anche un servizio di assistenza post-vendita. Qualora invece con la sua domanda intendesse riferirsi al servizio di manutenzione ordinaria o straordinaria può certamente rivolgersi a noi o ad un installatore locale.
La nostra azienda svolge attività di produzione di cabine elettriche prefabbricate costruite ed arredate in fabbrica, per cui i nostri prodotti non abbisognano di opere aggiuntive sull’area di sedime. Ora ed in passato si è sviluppata la consuetudine da parte di alcune imprese edili di fornire anche i box in cemento da adibire a cabine elettriche, a volte monoblocco spesso a pannelli. La mancata vocazione elettromeccanica li ha spinti a sopperire a questa carenza offrendo i servizi che un’impresa edile è naturalmente abituata ad offrire, cioè opere edili per il basamento, recinzioni, cartellonistica etc., In effetti tutte attività per voi onerose in quanto è ovvio che qualora stiate acquistando la vs cabina per una nuova attività imprenditoriale avrete già in cantiere la Vs impresa edile che sta erogando altri servizi.
La nostra azienda opera sul territorio da circa 30 anni. Il nostro magazzino ricambi la assisterà in tutte le sue richieste. Inoltre, i prodotti industriali che si sono succeduti nelle nostre linee di produzione hanno sempre tenuto conto dell’innovazione dei componenti elettromeccanici in accordo con il continuo evolversi delle normative tecniche.
La nostra azienda produce cabine elettriche prefabbricate in c. a. v. complete di apparecchiature elettriche, arredate e collaudate in fabbrica. Qualora scegliesse di non acquistare il prodotto completo, sarebbe costretto a rivolgersi ad un fornitore per i box in c. a. v., ad un fornitore per i quadri MT ed i quadri BT, ad un fornitore per i trasformatori MT e BT e ad un fornitore per il montaggio dei componenti di cui sopra. In pratica, dovrebbe poi gestire nel suo cantiere tutte le procedure appena elencate ai fini della messa in funzione della cabina. A ciò si aggiunga il fatto che, qualora fosse stato richiesto un finanziamento bancario, l’istituto in questione preferirebbe comunque avere rapporti con un unico interlocutore. Per tutti i suddetti motivi, riteniamo più conveniente ottenere l’intero servizio da un unico fornitore con la garanzia complessiva del collaudo in fabbrica.
I benefici pratici dell’acquisto di una cabina completa di componenti elettrici appena esposti (vedi FAQ n. 23) corrispondono normalmente ad un beneficio economico che va dal 5 al 15% dell’importo della commessa
È evidente che le attività di riarmo e/o di piccola manutenzione ordinaria non posso che essere demandate al vostro preposto che in azienda si occupa della manutenzione ordinaria dei vostri impianti, qualora questi abbia l’abilitazione ad eseguire lavori in cabina così come previsto dalle norme vigenti.
Essendo la cabina completa, poiché assemblata e collaudata in fabbrica, la stessa non ha bisogno di altre attività elettriche. Qualora con la sua domanda si riferisse al collegamento dell’impianto di terra della cabina alla rete dell’impianto di terra dello stabilimento, questo compito è demandato all’installatore designato per la realizzazione del vostro impianto industriale .
No, questa attività come per legge è demandata alla D.L. e/o al consulente della vostra azienda che cura tutti gli altri iter autorizzativi.
Riguardo a i beni forniti, in ragione delle disposizioni di legge di cui all’art. 1490 c.c., il venditore riconosce al compratore, che non può definirsi “consumatore” in ragione delle norme di cui al cd. Codice del Consumo, esclusivamente la garanzia per i vizi che rendono la cosa venduta inidonea all’uso normale. Detta garanzia, anche in ragione del disposto normativo di cui all’art. 1495 c.c., ha la durata di un anno ed inizia a decorrere dalla data di consegna del bene, così come potrà essere facilmente riscontrato dal D.D.T. sottoscritto dal compratore. Il compratore decade dal diritto di garanzia se non denuncia, a mezzo di comunicazione scritta, i vizi riscontrati al venditore entro otto giorni dalla loro scoperta. La ditta venditrice, in ragione della garanzia prestata e previa analisi del vizio denunciato con l’ausilio di propri tecnici incaricati, si impegna a riconoscere al compratore esclusivamente la riparazione del prodotto fornito a proprie spese, mediante la sostituzione delle parti che risultassero difettose per accertato difetto del materiale. Il committente si impegna, pena la decadenza dalla garanzia, a garantire l’accesso ai tecnici autorizzati nei luoghi ove è presente il bene acquistato ed a fornirgli ampia collaborazione per il riscontro e la riparazione del vizio denunciato. Nessun costo di manodopera o di trasporto sostenuto dal compratore senza la preventiva approvazione per iscritto da parte della C.E.P. s.r.l. potrà essere addebitato a quest’ultima in ragione della garanzia prestata. Qualora per incuria o per negligenza del compratore, ossia per altro fatto non imputabile alla ditta C.E.P. S.r.l., non risultasse possibile l’intervento tempestivo del venditore nel periodo di garanzia, il compratore sarà responsabile per l’aggravio delle rotture e deficienze derivanti dall’ulteriore uso dei beni, con esplicita esclusione di responsabilità in capo alla fornitrice per detti aggravi. In ragione della suddetta garanzia, ai sensi del comma 2 dell’art. 1490 c.c., il compratore non potrà chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo e non verrà in alcun modo riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni derivanti dai vizi del bene venduto, dal fermo delle macchine o del loro mancato utilizzo per qualunque motivo durante il periodo di garanzia.